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Consulta: “Troppi poteri ai sindaci” Nuovo stop al pacchetto sicurezza

venerdì, aprile 8, 2011

La Corte Costituzionale boccia i divieti anti-accattonaggio e anti-lucciole adottati da numerosi comuni in seguito alla legge del 2008. Nei mesi scorsi gli ermellini avevano già bloccato il reato di clandestinità e riconosciuto la non punibilità dell’immigrato in stato di indigenza. Maroni: “Un errore, si rimedia”

ROMA Nuovo stop della Consulta alle misure contenute nel pacchetto sicurezza varato dal governo nel 2008. Questa volta a finire nel mirino dei giudici costituzionali sono stati i poteri che la legge attribuiva ai “sindaci-sceriffi” e che ne avevano approfittato per prendere misure anti-accattonaggio o anti-lucciole in numerose città d’Italia. La Corte Costituzionale ha infatti bocciato la legge 125 del 2008 nella parte in cui consente che il sindaco adotti provvedimenti “a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato” per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche al di fuori dai casi di “contingibilità e urgenza”. Per Roberto Maroni, la bocciatura “è stato un errore”: “Si tratta di un fatto formale. Ci vuole una legge e non un decreto amministrativo – dice il ministro dell’Interno – e noi rimedieremo per ripristinare questa norma importante”.
A sollevare la questione dinanzi alla Consulta è stato il Tar del Veneto, cui si era rivolta l’associazione “Razzismo stop” contro l’ordinanza anti-accattonaggio del sindaco di Selvazzano Dentro. I giudici costituzionali, con la sentenza n. 115 scritta da Gaetano Silvestri, hanno ritenuto violati gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione riguardanti il principio di eguaglianza dei cittadini, la riserva di legge, il principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni amministrative.

Le ordinanze dei sindaci, così come previste dal pacchetto sicurezza

– scrive la Consulta – incidono “sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati”. Ma – fa notare la Corte – “la Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge”, così come previsto dall’art. 23 della Carta.

Pertanto – sottolinea la sentenza – “nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti”, il ‘pacchetto sicurezza’ “viola la riserva di legge relativa” perche ‘ non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi – aggiunge la Corte – sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge”.

Ma c’è di più: l'”assenza di una valida base legislativa” nell’amplio potere di ordinanza conferito ai sindaci non solo “incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione” ma – afferma la Consulta – lede anche il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 della Costituzione).

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