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Il Consiglio dei Ministri impugna la Legge regionale sull’acqua della Lombardia!

venerdì, febbraio 25, 2011

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto e su conforme parere dei Ministeri competenti, ha impugnato le seguenti leggi regionali:

– su conforme parere del Ministero dell’Ambiente, la legge della Regione Lombardia n. 21/2010, che detta disposizioni in materia di servizi locali di interesse economico generale e norme in materia di gestione delle risorse idriche. Essa presenta profili di illegittimità costituzionale poiché stabilisce che gli enti locali, per la gestione del servizio idrico integrato, possono costituire una società patrimoniale di ambito, conferendo la proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato, e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d’azienda.

Tale previsione contrasta con le norme statali di riferimento, contenute nel Codice dell’Ambiente e nell’articolo 23 bis del d.l. 122/2008, che affermano la proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture idriche. Inoltre illegittima è la norma secondo la quale i nuovi enti responsabili dell’ATO possano assegnare alla società patrimoniale costituita il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse.

Infatti , la competenza ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato, in base al codice dell’Ambiente (art.150, comma 2) è dell’autorità d’Ambito e comunque ad un unico soggetto, non potendosi enucleare una singola attribuzione da devolvere a un soggetto formalmente privato. Le norme regionali invadono quindi la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117 , comma 2, lettera e), m) ed s) Cost.

E’ stato tuttavia, d’intesa con la Regione Lombardia, individuato un percorso che potrà portare alla modifica delle parte impugnate delle leggi e, all’esito, alla conseguente rinuncia alle odierne impugnative.Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha esaminato la legge regionale della Lombardia n. 22/2010 deliberando la non impugnativa.

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