Consiglio approva riforma del Servizio Idrico Integrato
L’acqua rimane sotto il controllo pubblico, le tariffe non aumentano, le Province assumono le competenze delle ex AATO (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale) e i Comuni vanno ad acquisire un ruolo importante all’interno della Conferenza nella quale saranno inseriti e dove esprimeranno parere vincolante. Questi, in sintesi, i contenuti della legge di riforma del Servizio Idrico Integrato, approvata questo pomeriggioin Consiglio regionale, con 39 voti favorevoli espressi dai componenti dei gruppi PdL e Lega Nord. Dopo l’esame e il voto sugli emendamenti, il capogruppo del Pd Luca Gaffuri aveva annunciato la non partecipazione al voto finale e l’abbandono dell’Aula del suo gruppo e degli altri gruppi di minoranza. “E’ una legge che non condividiamo e della quale non vogliamo assumerci nessuna responsabilità –ha detto Gaffuri-: davanti al mancato accoglimento di ogni nostra proposta, preferiamo chiamarci fuori e lasciare che la maggioranza si assuma in toto la paternità di questo provvedimento”.
La legge entrerà in vigore al 1 gennaio, data in cui alle Province saranno trasferite le funzioni e le competenze gestionali: le Province stesse avranno poi sei mesi di tempo per adeguarsi alle novità introdotte dalla legge. L’intervento legislativo si è reso necessario per adeguare l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato regionale agli obblighi normativi che derivano dalle nuove disposizioni statali e dalle sentenze della Corte Costituzionale. La finanziaria dello scorso anno aveva infatti decretato la soppressione a partire dal 1 gennaio 2011 delle AATO (ora con il Decreto Milleproroghe del Governo nazionale prorogata di un ulteriore anno) e ha imposto l’obbligo di attribuire le loro funzioni ad altri soggetti da individuarsi con legge regionale.
La Regione ha scelto di attribuire le funzioni amministrative delle soppresse AATO alle Province e, limitatamente all’ambito della città di Milano, al Comune.
“La Costituzione assegna allo Stato la competenza sulla gestione dell’acqua e senza deleghe specifiche da parte dello Stato non è purtroppo possibile assegnare ai Comuni tale competenza: per questo motivo –ha detto il relatore Carlo Saffioti– ritengo che il provvedimento approvato oggi in Consiglio regionale sia un ottimo provvedimento, che accoglie molte richieste degli Enti locali, rispetta le normative vigenti e pone le condizioni per migliorare ulteriormente il servizio. Inoltre –ha aggiunto Saffioti- questo provvedimento conferma grande attenzione al ruolo dei Comuni, cosa che invece non troviamo nei progetti di legge analoghi approvati in Emilia Romagna e Toscana”.
Questi in sintesi i punti principali della riforma approvata oggi:
– L’organizzazione del servizio idrico integrato sarà gestita dalle Province tramite una struttura apposita, l’Ufficio d’Ambito, costituito come Azienda speciale, che può operare con una contabilità separata rispetto a quella della Provincia e pertanto non influire sul Patto di Stabilità di quest’ultima. L’istituzione dell’azienda speciale deve avvenire “senza aggravio di costi per l’ente locale“. Gli incarichi di presidente, consigliere e revisore dei conti devono essere svolti a titolo meramente onorifico e gratuito.
– Per assicurare un coinvolgimento concreto ed operativo dei Comuni nell’organizzazione del servizio, nel CdA dell’Azienda speciale deve essere garantita una rappresentanza significativa di maggioranza (almeno 3 consiglieri su 5) dei Comuni dell’ambito: un rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti, uno dei Comuni tra 3mila e 15mila abitanti e uno dei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (non necessariamente il Comune capoluogo). I rappresentanti dei Comuni vengono nominati su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
– I Comuni avranno un ruolo di primo piano grazie anche alla costituzione della Conferenza: ne faranno parte tutti i sindaci dei Comuni dell’ambito. La Conferenza deve rendere un parere vincolante e obbligatorio su tutti gli atti della Provincia relativi alla pianificazione d’ambito e alla determinazione della tariffa.
– Gli Enti locali hanno la facoltà di costituire una società patrimoniale (proprietaria delle reti), cui spettano le funzioni di progettazione preliminare per nuovi interventi programmati dal Piano d’Ambito, le attività di collaudo delle nuove infrastrutture e l’affidamento del servizio. Le società patrimoniali non svolgeranno compiti connessi alla gestione delle reti, che restano di competenza esclusiva del gestore unico affidatario del servizio.
– Prima della loro approvazione, i Piani d’Ambito dovranno essere inviati alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli atti di programmazione e pianificazione regionale (Piano di tutela delle acque e Piano di distretto di bacino).
E’ stata infine introdotta su richiesta del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione una clausola valutativa secondo la quale ogni anno la Giunta regionale deve informare il Consiglio regionale sul processo di attuazione della legge e sui risultati prodotti.
(biass)















