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La scure della manovra economica sulla scuola

mercoledì, giugno 16, 2010

a cura di:
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola

Articolo 2

1. A decorrere dall’anno 2011 è disposta lariduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b),della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all’informatica, alla ricerca e al finanziamentodel 5 per mille delle imposte sui redditidelle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivantidall’applicazione dell’articolo 6, …

I tagli ammontano a oltre 64 milioni per anno, di cui oltre 55 a carico del bilancio del MIUR e circa 9 a quello del MEF. Si tratta di fondi destinati alle spese di funzionamento delle scuole che vedranno così aggravarsi la giàpesante situazione economica. È prevedibile che le scuole saranno costrette a fare sempre più spesso ricorso al discutibile strumento del “contributo volontario” dei genitori. Una potente accelerazione delle logiche di privatizzazione.
Articolo 6

(…)
12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche (…) non possono effettuare spese per missioni, (…) per un ammontare superiore al 50 per cento dellaspesa sostenuta nell’anno 2009.
13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche (…) per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento dellaspesa sostenuta nell’aiuto 2009.

Riguarda i viaggi d’istruzione, gli esami di stato all’estero e la partecipazione a programmi internazionali, come scambi, gemellaggi, ecc. (l’indennità di missione per spostamenti in Italia era stata già abolita).

Si dimezzano le possibilità di aggiornamento, in linea con il ritorno al passato su contenuti e metodologie (voti, grembiulini, condotta, programmi, ecc.)

Articolo 7

(…)
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze sono soppresse,ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse.Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio.

Le commissioni mediche hanno competenza per le visite collegiali relative all’idoneità al servizio per motivi di salute (fino al 2002 la competenza era delle ASL). La soppressione del livello provinciale comporta che chi deve sottoporsi a tali visite, di sua iniziativa o perché l’accertamento medico è stato disposto d’ufficio, dovrà sobbarcarsi il disagio, e le conseguenti maggiori spese, del raggiungimento del capoluogo di regione.

Articolo 8

1. I1 limite previsto dall’articolo 2, comma618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244per le spese annue di manutenzione ordinariae straordinaria degli immobili utilizzati dalleamministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato. (…)

5. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazionicentrali e periferiche dello Stato elaboranopiani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 (…). In caso di mancata elaborazione ocomunicazione del predetto piano si procedead una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell’Amministrazione inadempiente sono ridotte del 8 per cento rispetto allo stanziamento dell’anno 2009. (…)

14. Fermo quanto previsto dall’art. 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo64, al settore scolastico.

Già adesso gli enti locali, i comuni in particolare, non hanno risorse sufficienti per la manutenzione degli edifici scolastici, molti dei quali sono in condizioni pessime se non fatiscenti. Andrà sempre peggio.

Nella voce “consumi intermedi” rientrano materiali come quelli di cancelleria, quelli per la pulizia, il toner di fotocopiatrici e stampanti, la carta igienica, la carta per fotocopie, ecc. Molte di queste cose, assolutamente necessarie, le scuole non riescono a comprarle e, in tanti casi, sono i genitori a portarle, assolvendo un compito che la Costituzione assegna allo Stato. Anche in questo caso i problemi si aggraveranno.

Cambia l’utilizzazione della quota di risparmi che la legge 133 aveva destinato alla “carriera” del personale. Nelle prime stesure del decreto erano indirizzati al ripianamento dei debiti del Miur nei confronti delle scuole, mentre la formulazione attuale è più generica. L’operazione sulle carriere era sbagliata, ma è comunque grave che si prelevino risorse dei lavoratori per fare cassa.

Articolo 9

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamentidelle amministrazioni pubbliche (…) non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quantoprevisto dal comma 17, secondo periodo.(…)

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioniper il biennio 2008-2009 ed i miglioramentieconomici del rimanente personale in regimedi diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulatiprima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo delpresente comma non si applica al compartosicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.(…)

15. Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsiesclusivamente nelle situazioni di particolaregravità, di cui all’articolo 3, comma 3, dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104.(…)

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 delpersonale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:a) comma 13, in 313 milioni di curo perl’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012;b) comma 14, per l’anno 2011 e a decorreredall’anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specificadestinazione di 135 milioni di euro annui peril personale delle forze armate e dei corpi dipolizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 23. Per il personale docente,Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.)della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni e dei relativi incrementi economiciprevisti dalle disposizioni contrattuali vigenti.(…)

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattualidel comparto Scuola previste dagli artt. 82 e83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confrontotra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Tutto l’articolo interviene pesantemente, anche con effetti retroattivi, sulla retribuzione dei pubblici dipendenti e, in modo ancora più duro, dei lavoratori della scuola. Viene congelata al 2010 la retribuzione complessiva (stipendio + accessorio) di ciascun dipendente. Si vuole punire il personale della scuola con un norma, oltretutto, assurda. Il trattamento accessorio, per definizione, è quota variabile della retribuzione, è diverso da lavoratore a lavoratore e può cambiare ogni anno. Nella scuola, spesso è frutto di pratiche poco trasparenti che, in questo modo, verrebbero non solo non intaccate ma, addirittura, consolidate.

Si rideterminano al 3,2% gli aumenti stipendiali per il biennio 2008/09 che si era chiuso intorno al 4,2%. Per la prima volta si assisterebbe ad una diminuzione della retribuzione nominale, in media di 20 € mensili a partire dal mese di giugno! Oltre al danno economico, si tratta dello sfondamento di uno dei principi cardine del rapporto di lavoro pubblico.

In barba alla sentenza della Corte Costituzionale si reintroduce, di fatto, il blocco dell’organico di sostegno. Le eventuali deroghe riguarderanno, infatti, i soli casi gravissimi. Si persevera nel tentativo di negare il diritto all’istruzione ai più svantaggiati.

Salta del tutto, e per sempre, il rinnovo contrattuale 2010/12. Se solo si tiene conto del mancato recupero dell’inflazione, il danno sarebbe mediamente di almeno 1.600 € nel triennio. Ci si aggiunge la beffa dell’indennità di vacanza contrattuale, poco più di una elemosina.

Oltre alla modifica degli stanziamenti in bilancio per il triennio contrattuale, conseguenza del comma precedente, si sterilizza lo stesso triennio, compreso l’anno in corso, ai fini degli aumenti per anzianità. Gli effetti riguardano pressoché tutto il personale in servizio, sono permanenti e comportano una perdita che, riferita agli stipendi attuali, per alcune posizioni arriva ai

3.000 €. Da notare che, tra tutto il personale che usufruisce di meccanismi automatici di anzianità, quello della scuola è il solo cui non sono riconosciuti né gli effetti giuridici di tali anni né i benefici sulla pensione in caso di pensionamento nel triennio.

Si tratta del salario accessorio a carattere fisso e ricorrente, la Retribuzione Professionale Docente (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) degli ATA, attualmente legato a fasce di anzianità. La norma sembra preludere a future modifiche peggiorative dei criteri di attribuzione.

Articolo 10

(…)
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3,comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previstodagli articoli 12 e 13 della medesima legge.Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicatala patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità,in presenza dei presupposti previsti dall’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.

104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sonoresponsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relativeall’individuazione delle risorse necessarie, ivicompresa l’indicazione del numero delle oredi sostegno, che devono essere finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione el’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Apparentemente si reiterano norme già contenute nelle disposizioni legislative vigenti sulla materia. In realtà si lancia un messaggio minaccioso nei confronti di due importanti organismi, le commissioni mediche e i GLH, per condizionarne l’autonomia di valutazione, lasciando intendere che gli abusi sarebbero frequenti. Inaccettabile.

Articolo 12

(…)
7. …il riconoscimento dell’indennità di buonuscita (…) spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, ècomplessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo dellerelative trattenute fiscali è complessivamentesuperiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.euro. In tal caso il primo importo annuale èpari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;(…)

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è giàregolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computodei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.

I 90.000 € di buonuscita sono raggiungibili dai dirigenti scolastici e dai docenti di scuola media e superiore. Per loro scatta il versamento con un ritardo di ulteriori dodici mesi della quota eccedente tale limite. In sostanza, si tratta di un prestito forzoso allo Stato. L’applicazione è immediata.

Dal 2011 si passerà tutti dal regime di buonuscita (TFS) al TFR, nettamente più svantaggioso per il lavoratore. Non è neanche chiarito il meccanismo di applicazione di questa norma, con possibili effetti ulteriormente peggiorativi (ad esempio, nel caso in cui non fosse prevista la rivalutazione annuale della quota di buonuscita maturatafino al 2011). È opportuno verificare di aver già presentato la domanda di riscatto di periodi valutabili (ad esempio, gli anni di durata legale del corso di laurea) per non perdere definitivamente questa opportunità.

L’insieme delle perdite di retribuzione avrà consistenti effetti negativi anche su pensionie liquidazioni. A subire i danni maggiori saranno i lavoratori più giovani; si può calcolareche un insegnante che dovesse iniziare il suo servizio nel 2010 ci rimetterebbe circa 100.000 €, ai valori attuali, tra stipendio, pensione e liquidazione.

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